Ai sensi della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" (G.U. 30 dicembre 2020, S.O. n. 46/L), è stata prevista la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.
La normativa suddetta, all'art. 1, comma 949, disponendo la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di cui all'art 3, comma 2-bis, primo periodo del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 prevede per i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, con residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni colpiti dagli eventi simici del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e successivamente dalle alluvioni 2014, il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Il Soggetto titolare del mutuo è tenuto ad accompagnare la richiesta di sospensione con un'autocertificazione del danno subìto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
Inoltre, i soggetti che avessero già presentato richiesta alla Banca per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2020 (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n.4, e successive modifiche ed integrazioni) possono presentare nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
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In attuazione di tale normativa, la nostra Banca, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 31 luglio 2021.
La sospensione non comporta:
Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.
Con l'occasione precisiamo che qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.
Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
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La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati dalla normativa. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria Filiale, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e il contratto di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).
I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un'autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
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Nel segnalare che presso la propria Filiale gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.