Informiamo che a partire dal 1° luglio 2019 il Gruppo UBI Banca recepirà le nuove regole europee in materia di classificazione di una controparte a default (meglio note come “Nuova Definizione di Default”) declinate nella seguente normativa di riferimento:
La nuova disciplina, che il Gruppo UBI Banca si è impegnato ad attivare in anticipo (1° luglio 2019) rispetto al termine ultimo (1° gennaio 2021) fissato dall’European Banking Authority (EBA), stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari italiani, con l’obiettivo di armonizzare gli approcci di applicazione della definizione di default e di individuazione delle condizioni di improbabile adempimento tra le istituzioni finanziarie e le diverse giurisdizioni dei paesi dell’UE.
L’articolo 178 del Regolamento (UE) N. 575/2013 considera un debitore in default (anche detto in stato Non Performing) qualora si verifichino “entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi”:
La nuova disciplina denominata “Nuova Definizione di Default” declina ulteriormente la definizione sopracitata e prevede per i debitori in arretrato:
Le nuove disposizioni europee prevedono altresì che, per uscire dallo stato di default, devono trascorrere almeno 3 mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per la classificazione della posizione a default.
Informiamo che, per effetto dell’applicazione delle nuove regole, già a partire dal prossimo 1° luglio 2019, la sua posizione debitoria, qualora presenti arretrati nei pagamenti oltre le soglie previste dalla normativa, potrebbe essere segnalata alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia tra le attività deteriorate e comportare effetti negativi sulla sua capacità di accedere al credito, come, ad esempio, la difficoltà di ottenere nuovi finanziamenti.
È fondamentale, quindi, rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente e non restare in arretrato nel rimborso dei propri debiti anche per importi di modesta entità, al fine di evitare la classificazione a default che rileva anche ai fini della segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia.
Il Gruppo UBI Banca, grazie alla propria solidità patrimoniale e finanziaria, è in grado di garantire alla propria clientela il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento.
Il Customer Care, il suo Consulente Finanziario e la sua filiale di riferimento restano a disposizione per eventuali chiarimenti.
Se non sussistono altre valutazioni che inducono la Banca a ritenere che la controparte non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, quest’ultima non deve essere necessariamente classificata a Non-Performing.
La classificazione automatica a Non-Performing ha luogo se lo sconfinamento persiste in via continuativa per oltre 90 giorni e supera per importo entrambe le soglie stabilite dalle normative europee:
I giorni di arretrato (sconfinamento) si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti.
Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.
La banca sarà tenuta a classificare la controparte in default anche nel caso in cui questa abbia linee di credito con margini ancora disponibili che potrebbero essere utilizzati al fine di compensare gli importi in arretrato in essere ed evitare in tal modo il passaggio a Non-Performing. L’EBA ha infatti espressamente escluso tale possibilità.
Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte, quali ad esempio le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse, il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle obbligazioni congiunte.
Per contro, nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta sono classificati in stato di default, anche l’obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default.
Situazioni tecniche di arretrato, che sono tali in quanto riconducibili al malfunzionamento del sistema dei pagamenti o a errori nei processi informatici della banca, che comportino un ritardato o inesatto accredito del pagamento a favore del cliente, non ne determinano il default.
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default devono trascorrere almeno 90 giorni consecutivi dal momento in cui sono cessate le condizioni per classificare la controparte in default.