Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 745 del 23 febbraio2021 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2021 n. 52).
Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori
Con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2021, n. 4) sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2020 per i territori della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria, al territorio della Citta' metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonche' al territorio dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria, colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020.
In attuazione di tale delibera è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 745 del 23 febbraio 2021 che all’ art. 1, rettificando quanto previsto dall’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 710/2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2020, n. 284), ha disposto:
Per quanto sopra, in ragione del grave disagio socio economico derivante dall’evento predetto, che costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori suddetti, titolari di mutui (ipotecari o chirografari) relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere alle banche la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla ricostruzione, all’agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (22 ottobre 2021), optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.La richiesta di sospensione del pagamento delle rate o della sola quota capitale deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore dell’Ordinanza, le banche devono informare i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato sui propri siti internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Associazione Bancaria Italiana − ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti1, nonché il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione.
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In attuazione di tali Ordinanze, la nostra Banca, a seconda dell’opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
Il termine entro il quale i Clienti possono presentare le richieste di sospensione scade il 30 settembre 2021.
La sospensione non comporta:
Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell’opzione scelta.
Qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere ad ulteriori erogazioni.
Per il resto sono confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, è effettuata su richiesta scritta dei soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei territori suddetti, titolari dei mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici situati nei territori della Città metropolitana di Torino e dei Comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte e dei Comuni di Albenga, in Provincia di Savona, di Casarza Ligure, in Provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in Provincia della Spezia, nella Regione Liguria.
Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria Filiale, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e per la formalizzazione dell’accordo di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).
I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un’autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Nel segnalare che presso la propria Filiale gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
[1] Estratto dell’art. 2 del Documento Tecnico allegato all’Accordo:
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo le seguenti modalità:
(i) sospensione della sola quota capitale. La quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie;
(ii) sospensione dell’ammortamento per quota interessi e quota capitale e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
− Ripresa del processo di ammortamento al termine del periodo di sospensione e corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
− La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso si scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.
− La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.