La Direttiva 2016/97/UE, meglio nota come Insurance Distribution Directive (o Direttiva IDD) e la normativa nazionale di recepimento (D. Lgs. 21 maggio 2018 n.68 - che ha modificato o sostituito alcune previsioni del D.lgs. 58/1998 o “Testo Unico della Finanza” e del D.lgs. 209/2005 o “Codice delle Assicurazioni Private”- nonché i regolamenti attuativi secondari emanati dalle competenti Autorità) in vigore dal 1 ottobre 2018, dettano disposizioni circa l’avvio e lo svolgimento della distribuzione assicurativa e riassicurativa nell’Unione Europea.
La normativa richiamata si applica in generale a tutti i prodotti assicurativi, i quali possono essere suddivisi in due macrocategorie:
La Direttiva IDD richiede agli intermediari assicurativi quali la Banca, oltre al rispetto di requisiti nell’ambito dell’ideazione e del monitoraggio continuativo dei prodotti assicurativi, una sempre maggiore responsabilizzazione ed interazione con la clientela, al fine di conoscere e analizzare i bisogni effettivi della medesima prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto (attraverso il cd. “demands & need test” e conseguente verifica del Target Market di appartenenza), con la finalità che la predetta clientela sottoscriva contratti coerenti con le proprie richieste ed esigenze.
Informiamo che l’IDD, nell’ottica di innalzare il livello di trasparenza, ha inoltre introdotto la necessità di predisporre e consegnare al cliente nuovi documenti precontrattuali e contrattuali. Nello specifico, i regolamenti attuativi secondari emanati dalle competenti Autorità, recependo tali indicazioni, prevedono che il distributore debba consegnare al cliente, preventivamente alla sottoscrizione del contratto, la seguente documentazione:
Il personale della Banca rimane a completa disposizione per ogni richiesta di chiarimento.