Sospensione del pagamento delle rate dei mutui ipotecari o chirografari ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, e successive modifiche ed integrazioni. Modifica dei termini ai sensi dell'art. 11 “Proroga di termini relativi a interventi emergenziali” della L. 25 febbraio 2016, n. 21. - Informativa in merito alla sospensione e alla dilazione del pagamento degli interessi non moratori.
Ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis del D.L. 28 gennaio 2014 n. 4 (convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014 n. 50 – G.U. 29 marzo 2014, n. 74), come modificato dal D.L. 12 maggio 2014 n. 74 (convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 2014 n. 93 - G.U. n. 148 del 28 giugno 2014) e dal D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 – G.U. 26 febbraio 2016, n. 47), i soggetti titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti, inagibili o inabitabili anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici, che abbiano residenza o sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati da detta normativa (cfr. Allegato per l’elenco dei Comuni) ed indicati nella nota in calce, hanno il diritto di richiedere alle Banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.
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Inoltre, i soggetti che avessero già presentato richiesta alla Banca per la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino al 31 dicembre 2015 (ai sensi del D.L. 28 gennaio 2014, n.4, e successive modifiche ed integrazioni possono presentare nuova richiesta di sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
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In attuazione di tale normativa, la nostra Banca, a seconda dell'opzione esercitata dal Cliente, offre le seguenti possibilità:
La sospensione non comporta:
Il mancato pagamento delle rate nel periodo di sospensione è esente dal risarcimento del danno in forma di pagamento di interessi moratori. Nel periodo di sospensione maturano comunque gli interessi corrispettivi al tasso contrattuale, da rimborsare con le modalità sopra indicate a seconda dell'opzione scelta.
Per il resto, rimarranno confermate tutte le obbligazioni, le pattuizioni, le condizioni e le garanzie del contratto di finanziamento originario, non incompatibili con la sospensione di legge e con i contenuti della presente. Nessuna altra variazione verrà apportata al contratto di finanziamento ed è espressamente escluso qualsiasi effetto novativo.
Con l'occasione precisiamo che qualora il finanziamento in oggetto sia nella fase di erogazione a fronte di Stati Avanzamento Lavori, durante la fase di sospensione non sarà possibile procedere a ulteriori erogazioni.
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La sospensione dei pagamenti, nelle modalità sopra citate, sarà effettuata su richiesta scritta per i mutui intestati a Soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa in uno dei Comuni individuati dalla normativa. Per poter accedere al beneficio della sospensione, i Clienti interessati si possono rivolgere alla propria Filiale, che darà indicazioni per compilare la richiesta di ammissione e il contratto di sospensione. Tali moduli dovranno essere sottoscritti da parte di tutti i cointestatari e garanti (es.: datori di ipoteca, in caso di mutuo ipotecario).
I Clienti che procedono con la richiesta di sospensione sono tenuti ad accompagnarla con un'autocertificazione del danno subito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
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Nel segnalare che presso le Filiali o contattando il Customer Care IWBank Private Investments gli eventuali Clienti interessati potranno richiedere ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
IWBank Private Investments
(1) territori di alcuni Comuni della Provincia di Modena (Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro) colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; territori dei Comuni della Regione Veneto colpiti nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale (vedi allegato); territori dei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dei Comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei Comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta.