Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
Gentile Cliente, desideriamo richiamare la Sua attenzione sul quadro generale delle disposizioni previste dall’art. 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
E’ ammessa esclusivamente l’emissione di libretti di deposito bancari o postali nominativi.
E’ vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, devono essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.
È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro.
Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla predetta soglia, che appaiono artificiosamente frazionati.
Il trasferimento può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane SpA.
In relazione all’utilizzo del contante, si ricorda inoltre che in caso di passaggio della frontiera (da e verso l’Italia) con una somma pari o superiore a 10.000 euro, si è tenuti a comunicarlo ai funzionari delle Dogane con una autodichiarazione (come da modello disponibile sul sito dell’agenzia delle Dogane), in base all'art. 3, comma 1 del D.Lgs 195 del 2008. Nel computo dell’importo oltre a banconote e monete sono inclusi i traveller`s cheques.
Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegni bancari e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola "NON TRASFERIBILE".
Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari di importo inferiore a 1.000 euro in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità), previa corresponsione, a titolo di imposta di bollo, della somma di 1,5 euro per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o assegno circolare emesso.
Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro e gli assegni circolari devono in tutti i casi recare l'indicazione del nome/cognome o della ragione sociale del beneficiario.
Pertanto:
Gli assegni bancari emessi all'ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule "me medesimo", "mio proprio", "m.m." o similari), possono essere girati per l'incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.
Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.
Il Customer Care, il Suo Consulente Finanziario e le Filiali IWBank sono a completa disposizione per ulteriori chiarimenti.
1° Luglio 2020
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