Mediazione e Organismi di Conciliazione
Mediazione Obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia bancaria e finanziaria |
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Dal 21 marzo 2011 è in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi –, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia. La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia. IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per approfondire il tema è possibile scaricare il regolamento di procedura per la conciliazione. Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia. |
Arbitro Bancario FinanziarioDal 15 ottobre 2009 è operativo l’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un nuovo sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice. L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che in pochi mesi assume una decisione sulle controversie. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Le controversie attinenti i servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, finanziamenti, assegni...) possono essere sottoposte all’ABF solo dopo l’eventuale mancato accoglimento di un reclamo o il mancato riscontro entro 30 giorni da parte della Banca. Le istanze devono essere relative a fatti successivi al primo Gennaio 2009 il cui valore economico non sia superiore a 100.000 euro. Per approfondire è possibile:
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Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la ConsobL'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 ha istituito presso la Consob una Camera per l'amministrazione di procedimenti di conciliazione e di arbitrato, demandando alla stessa Consob la definizione con regolamento, tra l'altro, dell'organizzazione della Camera, delle modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, dei requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del suddetto elenco, delle “altre funzioni” attribuite alla Camera e le norme disciplinanti l'operatività della Camera stessa e i procedimenti di conciliazione e arbitrato. Il Regolamento Consob di attuazione del predetto decreto è stato adottato con delibera della Commissione n.18275 del 18.07.2012 La Camera è un organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Ai sensi del Regolamento Consob, la Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra investitori e intermediari in materia di operazioni e servizi di investimento. Le competenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato sono, in particolare, relative alla risoluzione delle controversie tra gli investitori non professionali (c.d. clienti retail) e gli intermediari “per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza” in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. Le procedure rientrano nella più ampia categoria degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cd. ADR – Alternative Dispute Resolution) e rappresentano un sistema alternativo alla tutela apprestata dai Tribunali. Nel corso delle procedure, la Camera non interviene in alcun modo nel merito delle controversie, ma si limita ad adempiere a compiti di garanzia e di tipo organizzativo – procedurale. Per approfondire è possibile consultare il sito www.consob.it/main/camera/index.html |
Conciliatore Bancario FinanziarioIWBank aderisce al Conciliatore Bancario Finanzario, associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Alternative Dispute Resolution). che mette a disposizione più tipi di servizi per definire in tempi brevi controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela, evitando di ricorrere alla magistratura. Per una visione complessiva dei servizi offerti, è possibile scaricare la brochure informativa del Conciliatore Bancario Finanziario e consultare il sito www.conciliatorebancario.it. I servizi messi a disposizione sono:
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