Mediazione e Organismi di Conciliazione

Mediazione Obbligatoria finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia bancaria e finanziaria

Dal 21 marzo 2011 è in vigore l’obbligo – per chi intende agire in giudizio relativamente a controversie concernenti, tra l’altro, i contratti bancari, finanziari e assicurativi –, introdotto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista con requisiti di terzieta’. L’organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

La mediazione può svolgersi presso enti pubblici o privati, che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della giustizia.

IWBank aderisce all’Organismo costituito dal “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la risoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”, iscritto nel registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia. Per approfondire il tema è possibile scaricare il regolamento di procedura per la conciliazione.

Nella materia finanziaria e bancaria, il procedimento di mediazione può essere esperito anche davanti alla Camera di Conciliazione della Consob o all’Arbitro Bancario e Finanziario costituito presso la Banca d’Italia.

Arbitro Bancario Finanziario


Dal 15 ottobre 2009 è operativo l’ Arbitro Bancario Finanziario (ABF), un nuovo sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari finanziari.
È detto "stragiudiziale" perché offre un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice.


L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che in pochi mesi assume una decisione sulle controversie. Le decisioni non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico.


Le controversie attinenti i servizi bancari e finanziari in genere (conti correnti, mutui, finanziamenti, assegni...) possono essere sottoposte all’ABF solo dopo l’eventuale mancato accoglimento di un reclamo o il mancato riscontro entro 30 giorni da parte della Banca.

Le istanze devono essere relative a fatti successivi al primo Gennaio 2009 il cui valore economico non sia superiore a 100.000 euro.

Per approfondire è possibile:

Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob


L'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179 ha istituito presso la Consob una Camera per l'amministrazione di procedimenti di conciliazione e di arbitrato, demandando alla stessa Consob la definizione con regolamento, tra l'altro, dell'organizzazione della Camera, delle modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, dei requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del suddetto elenco, delle “altre funzioni” attribuite alla Camera e le norme disciplinanti l'operatività della Camera stessa e i procedimenti di conciliazione e arbitrato. Il Regolamento Consob di attuazione del predetto decreto è stato adottato con delibera della Commissione n.18275 del 18.07.2012

La Camera è un organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, dotati di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Ai sensi del Regolamento Consob, la Camera amministra i procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra investitori e intermediari in materia di operazioni e servizi di investimento. Le competenze della Camera di Conciliazione e Arbitrato sono, in particolare, relative alla risoluzione delle controversie tra gli investitori non professionali (c.d. clienti retail) e gli intermediari “per la violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza” in materia di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

Le procedure rientrano nella più ampia categoria degli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie (cd. ADR – Alternative Dispute Resolution) e rappresentano un sistema alternativo alla tutela apprestata dai Tribunali. Nel corso delle procedure, la Camera non interviene in alcun modo nel merito delle controversie, ma si limita ad adempiere a compiti di garanzia e di tipo organizzativo – procedurale.

Per approfondire è possibile consultare il sito www.consob.it/main/camera/index.html

Conciliatore Bancario Finanziario


IWBank aderisce al Conciliatore Bancario Finanzario, associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Alternative Dispute Resolution). che mette a disposizione più tipi di servizi per definire in tempi brevi controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela, evitando di ricorrere alla magistratura. Per una visione complessiva dei servizi offerti, è possibile scaricare la brochure informativa del Conciliatore Bancario Finanziario e consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

I servizi messi a disposizione sono:
  • l’Ombudsman Giurì Bancario, giudice alternativo cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi e attività di investimento e le altre tipologie di operazioni non assoggettati al titolo VI del Testo unico bancario, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, dopo aver presentato reclamo presso l'Ufficio Reclami della banca. Il danno economico per cui il cliente ricorre all’Ombudsman deve essere contenuto entro il limite di 100.000 euro e il fatto oggetto di controversia non deve essere stato già portato all’esame dell’Autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale, ovvero non sia stato già sottoposto ad una procedura di conciliazione in corso. Facile e chiara la procedura per ricorrere. Il cliente - non oltre due anni dall’operazione contestata - deve innanzitutto rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, che entro 90 giorni dovrà far sapere se accoglie o meno il reclamo. In appello il cliente può ricorrere entro un anno all’Ombudsman, che deve decidere entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere documentazione necessaria alla decisione. Il ricorso all’Ombudsman - totalmente gratuito - non priva il cliente del diritto di rivolgersi in qualsiasi momento all’Autorità giudiziaria, mentre la decisione del Giurì bancario è vincolante per la banca. Per gli opportuni approfondimenti sull’Ombudsman Giurì Bancario è possibile scaricare il Regolamento dell’Ombudsman e consultare il sito http://www.conciliatorebancario.it/ombudsman.html.


  • L’Organismo di Conciliazione, la conciliazione è un modo per risolvere una controversia affidando ad un terzo indipendente (il conciliatore) il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. Il conciliatore è un esperto ma non è un giudice, ossia non è chiamato a dare ragione o torto ad una parte o all’altra. Nella conciliazione disciplinata dalla legge (ossia che viene svolta attraverso gli "organismi di conciliazione") l’accordo può essere omologato dal Tribunale e diventare titolo esecutivo. In altri termini, in caso di mancato rispetto dell'accordo raggiunto, si può chiedere che sia data immediata esecuzione a quanto risulta dal verbale di conciliazione. La riforma del processo societario del 2003 ha stabilito che gli "organismi di conciliazione" costituiti da privati o da enti pubblici possano risolvere le controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria. Il Conciliatore Bancario Finanziario ha costituito l'Organismo di conciliazione bancaria, iscritto al n. 3 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.
    Per approfondire il tema è possibile scaricare il regolamento di procedura per la conciliazione.


  • L’Arbitrato, ossia una procedura diretta a chiudere una controversia con l’intervento di un esperto, l’arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L’arbitro non è un giudice ordinario, ma le parti stabiliscono di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere chi ha torto e chi ha ragione in una controversia.